Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti:

  • a)sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili;
  • b)sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o agli esperti e per compiere sopralluoghi.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art7 · fonte su Normattiva