Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti:
- a)sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili;
- b)sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o agli esperti e per compiere sopralluoghi.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
