1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indice una Conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione a richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art45 · fonte su Normattiva