1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indice una Conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione a richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
