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[1]I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'art. 489 del Codice penale.

[2]In ogni caso di recidiva il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza, la quale ordinera' la sospensione della licenza.

[3]Il contravventore non potra' conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avra' fissato nella sua sentenza e che non sara' maggiore di un biennio.

[4]I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

[5]Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'articolo 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

[6]Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorche' i reati siano di tal natura per cui a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art10 · fonte del testo