Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non puo' essere concessa senza il parere della Giunta comunale, ne' senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della Provincia.
[2]La Commissione e' composta:
- a)del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;
- b)di un membro designato dal Consiglio provinciale;
- c)di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanita';
- d)del medico provinciale;
- e)di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto. 1
[3]L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata accordata; alla scadenza potra' essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.
[4]Essa e' strettamente personale, ne' puo' essere ceduta, o servire per piu' di un esercizio.
[5]Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione e' definitivo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 ottobre 1923, n. 2208, convertito senza modificazioni dalla L. 3 giugno 1926, n. 937, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A far parte della commissione di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1913, n. 632, il Prefetto chiama anche un rappresentante degli esercenti".
Testo in vigore dal 26 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008
