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[1]L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non puo' essere concessa senza il parere della Giunta comunale, ne' senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della Provincia.
[2]La Commissione e' composta:
- a)del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;
- b)di un membro designato dal Consiglio provinciale;
- c)di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanita';
- d)del medico provinciale;
- e)di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.
[3]L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata accordata; alla scadenza potra' essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.
[4]Essa e' strettamente personale, ne' puo' essere ceduta, o servire per piu' di un esercizio.
[5]Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione e' definitivo.
Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 26 ottobre 1923
