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Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di risaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni sieno tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.
Testo in vigore dal 3 agosto 1911 al 3 marzo 1912
