Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1920 al 23 dicembre 1922. Leggi il testo vigente →
[1]Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.
[2]Se l'arma e' insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1920 al 23 dicembre 1922
