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[1]Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.

[2]Se l'arma e' insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1920 al 23 dicembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-26;1819~art1 · fonte del testo