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[1]Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.
[2]Se l'arma e' insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641
1Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, numero 2) che e' concesta amnistia per i reati di cui alla presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica "avra' efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto".
Testo in vigore dal 23 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
