Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.

[2]Se l'arma e' insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641

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Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, numero 2) che e' concesta amnistia per i reati di cui alla presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica "avra' efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto".

Testo in vigore dal 23 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1920 al 23 dicembre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641

    Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, numero 2) che e' concesta amnistia per i reati di cui alla presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica "avra' efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-12-26;1819~art1 · fonte del testo