Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Spese processuali - Delimitazione del thema decidendum alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., l'oggetto delle questioni deve essere circoscritto all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, ossia alla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta dalla stessa legge n. 24 del 2017 come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente, infatti, che le altre disposizioni, pur parimenti indicate come censurate, sono in realtà richiamate al solo fine di illustrare il più ampio contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale.
sentenza 87/2021massima n. 43840 Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civileart. 669-quaterdecies Codice di procedura civileart. 669-septies Codice di procedura civile
Rilevanza della questione incidentale - Pregiudizialità della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, poiché è stato ormai definito, nel giudizio a quo , il procedimento con il deposito della relazione, sicché la necessità di liquidare il compenso al collegio peritale non influirebbe sulla possibilità dei ricorrenti di proporre la domanda giudiziale. Se da un lato, la disciplina dell'anticipazione delle spese della consulenza tecnica (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002) non rileva, atteso che il rimettente ha già provveduto in proposito e quindi ha ormai applicato tale norma, dall'altro la liquidazione del compenso del consulente non è ancora avvenuta ed è all'esito del procedimento di consulenza tecnica preventiva che il rimettente vorrebbe, contestualmente, regolare le spese della consulenza, ma non rinviene nella norma censurata una disposizione che l'autorizzi a emettere una pronuncia di condanna. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 105 del 2018 ).
sentenza 87/2021massima n. 43841 Prospettazione della questione incidentale - Asserito difetto di pregiudizialità della norma censurata - Valutazione attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'eccezione - per cui la parte ricorrente non deve necessariamente utilizzare il procedimento di cui all'art. 696- bis cod. proc. civ. quale condizione di procedibilità della domanda in materia di responsabilità sanitaria - attiene a un profilo che rientra nella valutazione sulla fondatezza nel merito delle questioni sollevate. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020 e n. 35 del 2017 ).
sentenza 87/2021massima n. 43842 Procedimento civile - Spese processuali - Spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Possibilità per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza a carico di una parte diversa da quella ricorrente - Omessa previsione - Denunciata violazione di parametri in assenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. Il rimettente si è limitato ad indicare la violazione degli artt. 2 e 32 Cost., ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppate esclusivamente con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2021, n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017 ).
sentenza 87/2021massima n. 43843 Procedimento civile - Spese processuali - Spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Possibilità per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza a carico di una parte diversa da quella ricorrente - Omessa previsione - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale, del diritto di difesa e di azione - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, che disciplinano il regime delle spese processuali relative all'accertamento tecnico preventivo, stabilendo che quando ha avuto normalmente corso l'accertamento tecnico preventivo ed è giunto a conclusione con il deposito dell'elaborato peritale, il giudice non può provvedere sulle spese. La disciplina censurata - che, a differenza di quanto previsto nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445- bis cod. proc. civ.), non consente al giudice di regolare le spese processuali, e segnatamente quelle della consulenza tecnica, già all'esito del procedimento stesso - è giustificata in quanto nel procedimento ex art. 8 della legge n. 24 del 2017 non è prevista alcuna verifica, da parte del giudice, in ordine all'accordo delle parti sull'esito dell'accertamento peritale, cosicché, in assenza di un accordo tra le parti, il giudice non avrebbe un criterio per regolare le spese della consulenza tecnica preventiva. Il differimento censurato è pertanto giustificato e non crea un ostacolo, eccessivo e rigido, che possa pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale, anche considerando che nelle controversie in tema di responsabilità sanitaria la durata del giudizio di merito dovrebbe essere tendenzialmente breve, e che l'art. 8, comma 2, individua, quale condizione di procedibilità alternativa, la mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, consentendo così al ricorrente di scegliere una via per lui meno onerosa. La questione, infine, non è fondata neppure in riferimento all'art. 3 Cost., poiché la disciplina in materia di patrocinio dello Stato ha anch'essa natura processuale, di talché nella conformazione della stessa il legislatore gode di ampia discrezionalità ed il correlato limite della non manifesta arbitrarietà della regolamentazione non è superato in un assetto, quale quello censurato, nel quale la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica è differita all'esito del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria sulla base della soccombenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 268 del 2020, n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 77 del 2018 e n. 243 del 2014 ). Il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, che può essere differita - anche con riguardo all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445- bis cod. proc. civ.- ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 243 del 2014, n. 98 del 2014, n. 276 del 2000, n. 406 del 1993 e n. 154 del 1992; ordinanza n. 251 del 2003 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute; limite che viene superato esclusivamente qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire ( Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004 ).
sentenza 87/2021massima n. 43844