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Il testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e' sostituito dal seguente: "La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, e' attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali ((dei locatori a coltivatori diretti)).

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 23 dicembre 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 5/1963

    Illegittimità dichiarata
    12 febbraio 1963

    Essendo cessata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale l'efficacia di una disposizione di legge, rimane escluso che in ordine ad essa si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale proposta rispetto alla stessa è da dichiarare manifestamente infondata. (Nella specie l'ordinanza di rimessione investiva la legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, dichiarato illegittimo con la sentenza n. 108 del 1962 della Corte costituzionale). Cfr.: 24/56 C.

    Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1950 al 15 settembre 1950. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori tolto: e coltivatori diretti" aggiunto: a coltivatori diretti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;392~art1 · fonte del testo