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Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile e' abrogato. I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresi' la norma dell'articolo 2776 del codice civile. I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonche' gli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati. Le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, se il privilegio e' fatto valere posteriormente. Esse si applicano altresi' se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.3 Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1972, n. 180) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente norme in materia di previdenza sociale, nella parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio".

Testo in vigore dal 13 luglio 1972 al 14 settembre 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 129/1972

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1972

    L'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del privilegio a contestare i crediti che, prima della entrata in vigore della legge, fruivano di un privilegio di grado inferiore: ed invero, quella norma altera sostanzialmente, quando sia già intervenuto il decreto di esecutività dello stato passivo, il meccanismo del processo fallimentare, perché non propone alcun rimedio per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella disposizione, non potevano opporsi alla ammissione dei crediti previsti dall'art. 66, preclusioni che irrimediabilmente incidono sulla loro posizione processuale, in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, tutelati dalla Costituzione.

    Art. 66 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art66 · fonte su Normattiva