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Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ((a dieci anni)). Ai fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da organismi assicuratori esteri. I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed e' riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.21a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

21a

La Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 11.05.1988 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed"."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1995 al 17 agosto 1995

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 503/1988

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 1988

    Alla stregua delle reiterate declaratorie di incostituzionalità intese a far venir meno - sino all'entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983, come convertito nella l. 11 novembre 1983 n. 683 - il divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, deve affermarsi l'illegittimità costituzionale della norma che esclude l'integrazione al minimo della pensione maturata per effetto della contribuzione relativa a periodi di attività lavorativa svolta in Italia ed all'estero allorché il beneficiario sia titolare di altro trattamento di pensione. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 8, ultimo comma, L. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed". - da ultimo, S.n. 184/1988.

    Art. 8 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art8 · fonte su Normattiva