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L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili: lire 2860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; lire 2970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 3090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 3320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 22 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art7 · fonte del testo