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Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20. Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, ((1980-81 o 1981-82)) un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale ((nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981)), e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, ((nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982)), hanno titolo ad essere gradatamente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.1 La disponibilita' di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1984 n. 326

1

La L. 16 luglio 1984 n. 326 ha disposto (con l'art. 1) che "il secondo comma del presente articolo e' modificato nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985".

Testo in vigore dal 2 agosto 1982 al 14 aprile 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 399/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1988

    È privo di giustificazione il trattamento di sfavore nei riguardi degli insegnanti dei corsi di scuola popolare, per non essere inclusi (dalla norma denunciata) nel beneficio della riserva di posti, nei concorsi magistrali, concesso agli insegnanti delle scuole elementari statali, poiché - come è stato già riconosciuto - anche la scuola popolare è scuola statale, conseguendone l'equivalenza del servizio prestato dai docenti precari nei corsi della stessa scuola e nei corsi ordinari delle scuole elementari. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - l'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede la riserva di psti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare. - S. nn. 62/1970, 249/1986.

    Art. 31 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 792/1988

    Questione inammissibile
    7 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione avente ad oggetto norma già dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima con S. n. 399/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 31 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 3 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art31 · fonte su Normattiva