Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 7 — Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori

I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtu' di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validita' annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici. I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente. La forza in cavalli delle macchine motrici e' desunta dai documenti di bordo. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 24 dicembre 2012

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con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita': a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".

Testo vigente dal 6 gennaio 2013

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art7 · fonte su Normattiva