Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 18 — Decorrenza della soprattassa di ancoraggio
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La soprattassa di ancoraggio decorre dal giorno in cui la nave avente merci in coperta, approda ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per compiervi operazioni commerciali. Per la nave che imbarca, per la prima volta merci in coperta la soprattassa decorre dal giorno in cui ebbe inizio l'imbarco delle merci stesse.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009
