Art. 24 — Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori
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Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi dei porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta e' pagata una sola: volta ed ha validita' fino alla scadenza della tassa, di ancoraggio. Essa parimenti e' pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed e' liquida a con il criterio indicato nell'articolo 7.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013
