Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 30 — Provenienza e destinazione e classe dei passeggeri

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I passeggeri che sbarcano o si imbarcano nei porti di Genova, Napoli e Trieste sono soggetti al pagamento di una tassa per lo sbarco o l'imbarco nella seguente:

  • a)lire 400 se di prima classe e lire 160 se di seconda classe quando provengano o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo, limitato allo Stretto di Gibilterra ed al Canale di Suez ed in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara ed il Mar d'Azot;
  • b)lire 1200 se di prima, classe e lire 400 se di seconda classe quando provengano o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo come sopra delimitato o a porti del Mar Rosso;
  • c)lire 2400 se di prima classe e lire 800 se di seconda, classe quando provengano siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati;
  • d)lire 40, 80 e 200; se di terza classe, o emigranti, nei tre casi suddetti. La tassa suddetta avra' vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 1 gennaio 2001

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