Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 42 — Particolari esenzioni nel porto di Trieste
Oltre alle merci indicate nell'articolo 40 sono esenti nel porto di Trieste dalla tassa stabilita dall'articolo 35 i prodotti e i generi di approvvigionamento locale provenienti dai centri agricoli della Venezia Giulia.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
