Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 40 — Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci

Sono esenti dalle tasse di cui agli articoli precedenti:

  • a)i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio personale;
  • b)i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati;
  • c)il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo nei limiti della quantita' occorrente per compiere il viaggio;
  • d)il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in transito all'estero, quando la quantita' del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue;
  • e)i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
  • f)i materiali relativi al segnalamento marittimo;
  • g)sotto condizione di reciprocita' le merci destinate ai rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purche' risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
  • h)le merci destinate alla Citta' del Vaticano
  • i)le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalita'.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art40 · fonte su Normattiva