Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 43 — Misure della tassa
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Per ogni carro ferroviario completo caricato o scaricato nell'ambito dei porti di Genova e Napoli si applica una tassa di di lire Rispetto alle partite di colletame si applica per ogni partita una tassa di lire 2. La tassa suddetta ha vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013
