Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 52 — (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). L'ammissione agli esami peri il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa: a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto; b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto; c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori

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L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto e' subordinata al pagamento di una tassa di lire 10.600.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 2 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art52 · fonte su Normattiva