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L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purche' tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completato entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione. L'esenzione di cui al comma precedente e' concessa per la durata, alle condizioni e con le modalita' indicate nel citato articolo 34. 3 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] e' prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalita' indicate nei citati articoli".

L. 10 febbraio 1989, n. 48

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1989

La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...]e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989"

Testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 31 gennaio 1991

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1988 al 14 febbraio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 febbraio 1989, n. 48

    La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...]e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art68 · fonte del testo