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Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantita' commerciale, e' concessa la coltivazione entro l'area nella quale il pozzo e' compreso. Egli e' tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione, entro centoventi giorni dal ritrovamento. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione e' sottoposta, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed e' delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo art. 14.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967
