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((Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, e' concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacita' produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con lo stesso decreto sono determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione, ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso)).

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 31 gennaio 1991

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 76 parole tolte, 173 parole aggiunte.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi tolto: in quantita' commerciale, e' concessa la coltivazione entro tolto: l'area nella quale il pozzo e' compreso. Egli e' tenuto a presentare, a pena di decadenza, la aggiunto: un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacita' produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. La domanda di concessione tolto: dell'area prescelta aggiunto: deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma tolto: di sviluppo del campo di coltivazione, entro centoventi giorni dal ritrovamento. aggiunto: dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' tolto: disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio aggiunto: rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, tolto: entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda aggiunto: con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con lo stesso decreto sono tolto: stabilite le condizioni a cui la concessione e' sottoposta aggiunto: determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione tolto: ed e' delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo art. 14aggiunto: , ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art13 · fonte del testo