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La concessione di coltivazione non puo' eccedere i 3000 ettari e l'area relativa deve essere di forma, quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato; se di forma rettangolare, il lato minore non puo' essere inferiore ad un quarto del lato maggiore. I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca. La fascia continua, della larghezza di un chilometro, adiacente al perimetro della concessione, e' riservata allo Stato. La larghezza della fascia predetta e' proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 3000 ettari; essa comunque non potra' essere minore di 500 metri. Nel caso di piu' ritrovamenti, ai sensi del precedente art. 13, il titolare del permesso puo' ottenere, con le modalita' e condizioni previste dai precedenti commi, piu' concessioni di coltivazione. Qualora l'area di concessione sia contigua ad area gia' riservata allo Stato, nell'ambito dello stesso permesso di ricerca, la fascia e' delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contiguo ad essa. La concessione puo' anche avere uno o piu' lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva, al cui rilascio e' tenuto il richiedente, puo' essere distaccata a scelta dell'Amministrazione lungo gli altri lati della concessione. I lati dell'area della concessione ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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