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Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o societa', direttamente o indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80 mila ettari. Ai fini dei limiti indicati nel comma, precedente si computano anche:

  • 1)le aree di coltivazione concesse a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tali da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;
  • 2)le aree di coltivazione concesse a societa', di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
  • 3)le aree di coltivazione concesse a persone o societa' che in virtu' di particolari vincoli contrattuali esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;
  • 4)le aree di coltivazione concesse a societa' soggette allo stesso controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);
  • 5)le aree di coltivazione concesse ai soci della societa' richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia superiore all'8 per cento;
  • 6)le aree di coltivazione concesse a quelle societa' al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento ed entro i limiti della sua partecipazione.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art15 · fonte del testo