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L'aggiudicazione non ha effetto se non e' approvata, dal Ministro per l'industria e per il commercio, i sensi degli articoli 103 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Approvata l'aggiudicazione, il Ministro per l'industria e per il commercio invita l'aggiudicatario ad effettuare il versamento della somma da lui dovuta a titolo di diritto di concessione tenuto conto della cauzione depositata. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'invito nel termine ivi indicato, il Ministro per l'industria e per il commercio dispone l'incameramento della cauzione e aggiudica, se lo ritiene opportuno, la concessione al concorrente che segue immediatamente nell'ordine delle offerte.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art32 · fonte del testo