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Qualora la gara sia andata deserta il Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' ridurre la base d'asta od accordare la concessione alle condizioni previste dai precedenti articoli, all'Ente nazionale idrocarburi, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967
