Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilità anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di rapporto di lavoro privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. - In subordine: mancata previsione, in caso di opposizione dei controinteressati, dell'obbligo del ricorrente di depositare l'atto di costituzione nella cancelleria del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo, nonché l'obbligo, per quest'ultimo, di rimettere gli atti al ministero competente anche in caso di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - Denunciata violazione del principio del giudice naturale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate, subordinatamente l'una all'altra, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la prima, e all'art. 25 Cost., la seconda. Il rimettente censura l'art. 8 laddove prevede, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, e l'art. 10 nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario competente anziché del giudice amministrativo e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, il TAR rimettente afferma la sicura insussistenza della propria giurisdizione, sostenendo che ciò non esclude la rilevanza della questione, ma anzi ne rappresenta il fondamento, poiché la regressione del procedimento alla fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe definitivamente la controversia alla cognizione del giudice amministrativo: peraltro, tale convincimento non è sorretto da alcuna argomentazione, con conseguente insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
Riguarda ancheart. 8 Ricorsi amministrativi
Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Impugnazione di un atto presupposto, connesso o collegato rispetto a quello censurato in sede giurisdizionale - Trasferimento, d'ufficio, del ricorso straordinario in sede giurisdizionale - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché lesione dei principi di tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa - Richiesta di pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Infatti, l'intervento additivo sollecitato dal rimettente - volto alla introduzione nel sistema di una norma che dovrebbe consentire al giudice amministrativo, d’ufficio, di trasferire nella sede giurisdizionale il ricorso straordinario nel caso in cui innanzi a sé sia stato impugnato un atto consequenziale rispetto a quello oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato – attiene sostanzialmente alla introduzione nella sistema di giustizia amministrativa di forme di coordinamento tra i due rimedi in esame, quello straordinario proposto avverso l'atto presupposto e quello giurisdizionale mosso nei confronti dell'atto applicativo, e, dunque, a scelte riservate alla discrezionalità del legislatore nessuna delle quali può considerarsi costituzionalmente obbligata. - In relazione alla discrezionalità del legislatore in materia di revisione della disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. citata sentenza n. 298/1986.
Riguarda ancheart. 8 Ricorsi amministrativi
Ricorso straordinario al presidente della repubblica - Disciplina del procedimento - Attuazione di delega legislativa - Asserita carenza ovvero inosservanza di principi e criteri direttivi contenuti nella delega al governo per la disciplina dei ricorsi amministrativi e in particolare del ricorso straordinario, nonché lamentata lesione del criterio di economicita' e delle attribuzioni costituzionali del capo dello stato - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (concernenti la disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato). Le norme censurate, infatti: (a) non sono state emesse in difetto di delega, in quanto la legge delega (legge n. 249 del 1968) non contiene ostacoli nè letterali, nè sistematici, per ritenere che, sulla base di essa, il Governo fosse abilitato a riordinare i procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi; (b) non ha mancato di fissare principi e criteri direttivi idonei ad orientare e indirizzare l'attività legislativa delegata; (c) non ledono le attribuzioni del Capo dello Stato, in quanto molte leggi deferiscono alla firma del Capo dello Stato non soltanto regolamenti, ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della pubblica amministrazione. - Sulla natura unitaria dei ricorsi amministrativi, v. sentenza n. 298/1986. - Sulla ammissibilità dell'attribuzione al Capo dello Stato della firma di provvedimenti amministrativi, v. sentenza n. 35/1962. - Sui caratteri del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. sentenze n. 1/1964 e n. 298/1986. M.R.
sentenza 56/2001massima n. 26074 Riguarda ancheart. 14 Ricorsi amministrativiart. 8 Ricorsi amministrativiart. 11 Ricorsi amministrativiart. 12 Ricorsi amministrativiart. 13 Ricorsi amministrativiart. 9 Ricorsi amministrativi
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO - CONTROINTERESSATI CHE NON ABBIANO CHIESTO LA DEFINIZIONE DEL RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE - IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - PRECLUSIONE, SALVO CHE PER VIZI DI FORMA O DI PROCEDIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa.
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - POSSIBILITA' DI SOLLEVARE UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONE - CHE L'OGGETTO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON RIGUARDI L'OGGETTO DEL CONFLITTO E SIA PREGIUDIZIALE RISPETTO AD ESSO - FATTISPECIE - NON RICORRE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte e' ben possibile sollevare una questione di costituzionalita' nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, sempreche' il sospetto di illegittimita' costituzionale non riguardi l'oggetto stesso del conflitto, ma concerna una questione logicamente pregiudiziale rispetto a quella di cui si sostanzia il conflitto stesso. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8-15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in relazione all'art. 118 Cost., concernente la esperibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali, sollevata nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, in quanto la pretesa violazione dell'art. 118 Cost. costituisce l'oggetto stesso ed esclusivo del conflitto medesimo, sicche' trattasi di una questione di interpretazione risolvibile nell'ambito del processo logico di definizione delle competenze oggetto del conflitto. - S. nn. 68/1961, 195/1972 e 122/1976; O. n. 73/1965.
Riguarda ancheart. 8 Ricorsi amministrativiart. 9 Ricorsi amministrativiart. 11 Ricorsi amministrativiart. 12 Ricorsi amministrativiart. 13 Ricorsi amministrativiart. 14 Ricorsi amministrativie altri 1
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ESPERIBILITA' AVVERSO ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - ECCESSO DI DELEGA - NON SUSSISTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'applicabilita' delle disposizioni in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche agli atti amministrativi regionali - affermata dalla Corte (v. massime precedenti) - non rende le disposizioni stesse, adottate su delega legislativa, illegittime per eccesso di delega. Invero, nell'art. 4 della legge n. 249/1968, come modificato dall'art. 6 della legge n. 775/1970 o, piu' in generale, nella complessiva legge di delega non si rinviene alcun elemento che possa far sorgere il minimo dubbio circa l'esistenza di una volonta' del legislatore delegante diretta a escludere gli atti amministrativi regionali dai possibili oggetti del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8-15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in relazione all'art. 76 Cost.).
Riguarda ancheart. 8 Ricorsi amministrativiart. 9 Ricorsi amministrativiart. 11 Ricorsi amministrativiart. 12 Ricorsi amministrativiart. 13 Ricorsi amministrativiart. 14 Ricorsi amministrativie altri 1
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AVVERSO ATTO EMANATO DA ENTE PUBBLICO - TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - PRECLUSIONE ALL'ENTE PUBBLICO DELLA FACOLTA' SPETTANTE AL CONTROINTERESSATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Nel procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la posizione dell'autorita` resistente e` diversa a seconda che l'atto, contro il quale e` rivolto il ricorso, provenga da un organo dello Stato o di altro ente pubblico. Infatti, mentre l'autorita` statale, per i poteri istruttori e decisionali ad essa riconosciuti, si pone in posizione di preminenza di fronte al ricorrente ed ai controinteressati, l'ente pubblico, invece, assume la veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di decidere, ne` di influire, piu` di quanto sia dato alle altre parti, sulla decisione. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facolta` di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato. - sulla estensione ai controinteressati della facolta` di adire la tutela giurisdizionale cfr. S. n. 1/1964. - sul principio dell'alternativita` cfr. S. n. 78/1966. - sulla natura del ricorso e sul procedimento cfr. S. n. 13/1975.
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AVVERSO ATTO EMANATO DA ENTE PUBBLICO - POSSIBILITA' DI CHIEDERE LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - PRECLUSIONE DELL'IMPUGNAZIONE CONTRO LA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO STRAORDINARIO OPERANTE PER I SOLI CONTROINTERESSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. n. 87 del 1953), l'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per effetto del mancato esercizio della facolta` di scelta prevista dal primo comma dello stesso articolo, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.