Art. 14 — Direttori degli Istituti e incarichi speciali
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I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4. La funzione di direttore di Istituto puo' essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'articolo 11. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato. In ogni Istituto l'addetto con maggiore anzianita' di servizio esercita le funzioni vicarie del direttore ed espleta ogni altra attribuzione a lui delegata. In caso di temporanea mancanza del direttore titolare, le relative funzioni sono affidate dalla Direzione generale ad un addetto, tenendo conto delle specifiche competenze e dell'anzianita' di servizio. La funzione di direttore puo' essere altresi' conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unita' con le modalita' di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 puo' altresi' essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unita', e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi. Il personale di cui ai commi 6 e 7 e' aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 10 giugno 2000
