Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Art. 5 — Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

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La misura dei trattamenti pernsionistici da liquidare, con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate. Per la determinazione della misura delle pensioni nel casi in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e degli articoli 1 e 2 della legge 12 guigno 1984, n. 222, e' integrabile al trattamento minimo. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 e' rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dell'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori e' rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello. I periodi di contribuzione accreditati alle gerstioni di cui all'articolo 1 in epoca anteriore al 1 gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle BN e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, e' quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuito per l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1 luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo se piu' favorevole l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 13 agosto 1990 al 26 luglio 2018

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 173/2018

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2018

    È ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e dell'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, perché risultano incontestati i dati fattuali della vicenda oggetto del giudizio principale, e congrue le argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della rilevanza e non manifesta infondatezza, in particolare con riferimento alle ragioni critiche che a suo avviso non consentono l'interpretazione "costituzionalmente orientata" adottata dal giudice di primo grado.

    Art. 5 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 23/2018

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2018

    È dichiarata inammissibile, per non corretta individuazione della norma denunciata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento, sez. per le controversie di lavoro, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - degli artt. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, e 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, nelle parti in cui individuano, rispettivamente, le ultime 520 settimane e 780 settimane coperte da contribuzione - cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico - in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. L'effetto segnalato dal rimettente - per cui la disciplina censurata potrebbe irragionevolmente determinare, in caso di contribuzione conseguita per l'attività lavorativa espletata durante il periodo della cosiddetta "finestra mobile", una riduzione del trattamento pensionistico, calcolato alla data di maturazione dei requisiti - non è determinato dalle disposizioni scrutinate. È, difatti, l'art. 12, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 78 del 2010, come conv. in legge n. 122 del 2010, a distinguere tra maturazione dei requisiti e conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico e, conseguentemente, a porre il reale thema decidendum della questione, costituito dal rilievo e dalla qualificazione giuridica del periodo di attesa della "finestra". ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2015, n. 59 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 47 del 2008; ordinanza n. 335 del 2010 ).

    Art. 3 cost. · Art. 5 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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