Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 23 — Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi

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In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla cassa,nei termini ed ai sensi del successivo comma:

  • a)l'ammontare dei redditi di cui all' articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge,i volumi di affari di cui all' articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonche' gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;
  • b)gli eventuali pagamenti gia' eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione; la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a detta entrata in vigore,il termine e' prorogato alla successiva data di cui all' articolo 17,primo comma,e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso. Nel caso di omissione,ritardo o infedelta' nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17. Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma,nella misura di cui all' articolo 24 ed eccedente i contributi gia' pagati o per i quali sia gia' stata ricevuta cartella esattoriale,e' eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo,nei modi di cui all' articolo 18,terzo comma. Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma,la cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali,ai sensi dell'articolo 18,quinto comma. Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma,ovvero nei successivi 60 giorni,la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualita' e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi,a partire dal termine di cui al precedente quarto comma. Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma,o abbia presentato dichiarazione infedele,la riscossione avviene in una sola annualita',con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 213/1989

    Questione infondata
    20 aprile 1989

    Stante che le somme percepite dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense a titolo di sanzione, non sono assimilabili al prelievo tributario (v. massima A), risulta conseguentemente del tutto priva di fondamento la comparazione al riguardo con la disciplina della riscossione delle imposte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

    Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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