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Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000. Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente e' dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1962, n. 1353
1La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500".
Testo in vigore dal 2 ottobre 1962 al 27 febbraio 1968
