Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →

Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000. Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente e' dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1353

1

La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500".

L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000".

Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1962 al 27 febbraio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36

    La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art10 · fonte del testo