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Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo e' fissato in un anno compiuto ed e' richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' dell'iscritto.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 28 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art21 · fonte del testo