Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi. Gli organi maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' delle Casse per' le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove"
Testo vigente dal 1 luglio 1971
