Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi. Gli organi maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' delle Casse per' le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove"

Testo vigente dal 1 luglio 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 711/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    La disciplina pensionistica di guerra ha natura essenzialmente risarcitoria ed è pertanto informata a criteri diversi da quelli alla base del regime pensionistico ordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955 n. 379).

    Art. 3 cost. · Art. 40 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 27 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1955 al 1 luglio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art40 · fonte del testo