Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1962 al 27 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500. Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci anni solari decorrenti da quello della iscrizione alla Cassa pensioni il secondo dai seguenti dieci anni solari, il terzo da altri dieci anni solari e il quarto dagli anni solari successivi. Il relativo importo annuo e stabilito per i predetti periodi, rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400. Il contributo personale di cui al precedente comma non e' dovuto dall'ufficiale ed aiutante ufficiale giudiziario che si trovi in aspettativa senza diritto all'intero trattamento minimo garantito oppure in stato di sospensione dalle funzioni. La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi personali di cui ai commi secondo e terzo e' a carico del Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art12 · fonte su Normattiva