Art. 32 — Iscritti a domanda
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo e' determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 12. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.
Testo in vigore dal 26 aprile 1991 al 1 gennaio 1994
