Art. 17 — Altre prestazioni
Le altre prestazioni previste dall'articolo 2, le misure e le condizioni per l'erogazione delle medesime sono determinate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio dell'Opera.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
