Le altre prestazioni previste dall'articolo 2, le misure e le condizioni per l'erogazione delle medesime sono determinate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio dell'Opera.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art17 · fonte su Normattiva