Art. 3 — Pensione di anzianità
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La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato. La misura annua della pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5. Nei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1991 al 14 novembre 2002
