Art. 16 — Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
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Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT. La variazione percentuale degli importi delle pensioni e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa e si applica a far data dal 1 gennaio successivo alla data del decreto ministeriale. Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990
