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La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b). Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' all'esercizio della professione. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresi' il disposto del terzo comma dell'articolo 4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata due volte. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 24 maggio 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 243/1990

    Ha colpito questo articolo
    15 maggio 1990

    È contrario al principio di razionalità ed alla garanzia del minimo vitale la norma che, attraverso il cd. criterio del sottominimo, assoggetta la misura delle pensioni minime di inabilità e di invalidità dei geometri rigorosamente al principio di proporzionalità tra prestazione e contribuzione previdenziale, escludendo incoerentemente l'intervento correttivo solidaristico previsto nella medesima legge e necessario per assicurare una prestazione minima adeguata alle esigenze di vita. Sono perciò illegittimi costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - gli artt. 4, comma secondo, e 5, comma terzo, l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilità e di invalidità, rinviano all'art. 2, comma quinto (il quale enuncia il suddetto criterio). - Sul principio di solidarietà e di correspettività nella previdenza dei liberi professionisti, S. nn. 1008/1988 e 99/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 5 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art5 · fonte su Normattiva