Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Art. 7 — Pensioni di reversibilità ed indirette
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Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
- a)al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
- b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e la iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' del dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b). Ai figli minori sono equiparati i figli che frequentano corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990
