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Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E' tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria. Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici. Il limite massimo di eta' per l'assunzione degli invalidi di guerra e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. 39 parole tolte, 108 parole aggiunte.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occuparetolto: , in rapporto alla categoria di operai permanenti, aggiunto: senza concorso, operai invalidi di guerra di cui tolto: all'art. 1 aggiunto: agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 tolto: per cento ed invalidi di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento aggiunto: e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E' tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria. Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile. Le stesse percentuali si applicano tolto: distintamente anche in rapporto agli operai tolto: temporanei. Nel numero degli operai validi permanenti e temporanei si calcola anche il personale femminile aggiunto: assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici. Il limite massimo di eta' per l'assunzione degli invalidi di guerra e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art10 · fonte del testo