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Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare, in rapporto alla categoria di operai permanenti, invalidi di guerra di cui all'art. 1 nella proporzione del 6 per cento ed invalidi di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento. Le stesse percentuali si applicano distintamente anche in rapporto agli operai temporanei. Nel numero degli operai validi permanenti e temporanei si calcola anche il personale femminile.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963
