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Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale ((o interprovinciale)) soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto da cui risulti da una parte il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e quello degli invalidi di guerra che occupano tali posti e dall'altra il numero del personale non di ruolo in servizio alla predetta data, distinto per categoria, nonche' degli invalidi in servizio non di ruolo. Dovranno inoltre inviare, entro il termine di cui sopra, un elenco nominativo di tutti gli invalidi in servizio alla data medesima, distinto secondo i gruppi e le categorie di impiego cui appartengono. Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le Amministrazioni di cui al primo comma sono tenute a comunicare agli organi suindicati le variazioni verificatesi nel semestre precedente. Gli Enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra e le relative variazioni ai prefetti ed alle rappresentanze provinciali competenti dell'Opera invalidi. Gli elenchi, le variazioni e i prospetti di cui al presente articolo, dovranno essere compilati e trasmessi distinti secondo le categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. 2 parole aggiunte.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale aggiunto: o interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art11 · fonte del testo