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((Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente, legge.)) Le condizioni di idoneita' fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
