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Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato, sara' computato come anzianita' di servizio agli effetti dell'art. 11 della legge 10 febbraio: 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano ancora conseguito l'idoneita' all'esercizio del notariato. Le condizioni di idoneita' fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art13 · fonte del testo