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[1]L'art. 923 del Codice di commercio e' modificato come segue:

[2]« Art. 923. - Si prescrivono nel decorso di due anni dalla data dell'avvenimento le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi, e con il decorso di due anni dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune ».

Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art16 · fonte del testo