Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 923 del Codice di commercio e' modificato come segue:
[2]« Art. 923. - Si prescrivono nel decorso di due anni dalla data dell'avvenimento le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi, e con il decorso di due anni dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune ».
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
